Regolamento Associativo

ARTICOLO 1                                  

Premessa

Il Regolamento Amministrativo e di Organizzazione, di seguito denominato “Regolamento”, disciplina, in attuazione delle norme generali dello Stato, lo svolgimento dell’attività e della vita sociale della “Pubblica Assistenza Croce Bianca S. Stefano di Magra – Associazione O.D.V. ex ONLUS” fondata originariamente il 6 luglio 1981.

ARTICOLO 2

Finalità dell’associazione

  1. La “Pubblica Assistenza Croce Bianca S. Stefano di Magra – Associazione O.D.V.”, di seguito chiamata “Associazione” ha come principio ispiratore quello del movimento del volontariato ed opera per dare attuazione agli scopi; indicati dall’ art. n° 3 dello Statuto con priorità all’ effettuazione dei servizi di primo soccorso, emergenza e trasporto nell’ambito del settore sanitario nonché attività di protezione civile.
  2. Essa struttura la propria attività sulla base di piani organizzativi e di lavoro predisposta dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3

Organigramma dell’Associazione

La struttura organizzativa dell’“Associazione” è così composta:

  1. ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
  2. E’ l’organo sovrano di indirizzo dell’Associazione.
  3. Ad essa sono riservati i poteri che le vengono attribuiti dalla legge e dall’ articolo n°16 dello Statuto.
  4. CONSIGLIO DIRETTIVO
  5. Rappresenta l’organo primario di programmazione ed esecuzione dell’attivazione sociale.
  6. Ad esso spettano le competenze di cui l’articolo 22 dello Statuto.
  7. PRESIDENTE / VICEPRESIDENTE
  8. Il Presidente è la persona incaricata della legale rappresentanza dell’“Associazione” nei confronti di terzi ed in giudizio, il Vice Presidente subentra al presidente in caso di impedimento o su delega specifica.
  9. Ad esso fanno capo i poteri di cui all’ articolo 23 dello Statuto.
  • COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

Spetta al Collegio il controllo amministrativo e contabile sulla gestione dell’attività sociale da espletarsi con le modalità indicate dall’ articolo 24 dello Statuto.

  • COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie etico morali e regolamentari tra i Soci e tra questi ultimi ed il Consiglio Direttivo; opera secondo le modalità di cui l’articolo 26 dello Statuto.

  • ASSEMBLEA DEI SOCI ATTIVI / MILITI VOLONTARI
  • E’ l’organo deputato alla formulazione di istanze suggerimenti, proposte riguardo l’organizzazione del corpo dei militi/volontari e più in generale sull’ attività e buon funzionamento dell’“Associazione”.
  • Esercita i suoi compiti cosi come indicato dall’ articolo 16 dello Statuto.

ARTICOLO 4

Elezioni

  1. PERIODICITA’
  2. Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo ogni quattro (4) anni e si svolgono, ordinariamente, nel periodo compreso tra il 15 Marzo al 30 Maggio; straordinariamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
  3. Almeno 45 giorni prima della consultazione elettorale, il Presidente del Consiglio Direttivo, a mezzo di avviso da pubblicare nell’albo della sede e da divulgare con mezzi d’informazione ritenuti più idonei, porta a conoscenza degli associati la data ed il luogo di svolgimento delle elezioni, nonché le modalità per la presentazione delle candidature.
  4. COMMISSIONE ELETTORALE
  5. Il Consiglio Direttivo, appena scaduto il termine per la presentazione delle candidature nomina la Commissione Elettorale composta da un minimo di 5 membri, anche non soci che non siano componenti del Consiglio Direttivo e/o rivestano la qualifica di Volontario (MILITE), i quali designeranno il Presidente e il Segretario.
  6. La Commissione provvede alla formazione della lista dei candidati, previa verifica del possesso da parte di questi dei necessari requisiti e della regolarità di presentazione delle domande.
  7. ELETTORATO ATTIVO. ELETTORATO PASSIVO
  8. Hanno diritto di voto (elettorato attivo) tutti gli associati, anche minorenni, iscritti all’Associazione da almeno tre mesi (novanta giorno dal giorno del voto) ed in regola con il versamento della quota associativa.
  9. Hanno diritto a candidarsi (elettorato passivo) gli associati, maggiorenni, in regola con il pagamento della tessera associativa dell’anno in corso ed iscritti almeno da trecentosessantacinque giorni dalla data delle elezioni, che non si trovino nelle condizioni ostative indicate nel susseguente articolo.
  10. La tessera ha validità trecento sessantacinque giorni (un anno solare) dal giorno successivo a quello di emissione.
  • CANDIDATURE
  • Le proposte di candidature per gli organi associativi dovranno essere presentate, in apposito modulo e sottoscritte presso la segreteria dell’Associazione dal trentesimo al sedicesimo giorno antecedente la consultazione.
  • Non possono candidarsi gli associati che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato o abbiano provvedimenti in corso o carichi pendenti.
  • A tal riguardo, gli aspiranti candidati dovranno presentare, contestualmente alla domanda, idonea autocertificazione che sarà verificata in caso di elezione.
  • Le proposte di candidature dovranno essere presentate separatamente per ciascuno degli organi associativi da eleggere, e non si potrà essere contemporaneamente candidati per la nomina a membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri.
  • Qualora il numero dei candidati ammessi alla consultazione elettorale risultasse inferiore a quello dei posti da ricoprire negli organi sociali, il Consiglio Direttivo delibererà l’annullamento della consultazione elettorale e fisserà, contestualmente, la data delle nuove elezioni da tenersi almeno entro i 60 giorni successivi.
  • PROCEDURA ELETTORALE
  • Nei dieci giorni antecedenti la consultazione, il Presidente del Consiglio Direttivo provvederà a depositare presso la segreteria amministrativa l’elenco, vidimato in ogni foglio, degli associati aventi diritto al voto.
  • Detto elenco avrà valore di lista elettorale.
  • Gli associati che pur avendone diritto non fossero stati ricompresi per mera omissione, nell’elenco potranno inoltrare ricorso al Presidente del Consiglio Direttivo il quale dovrà immediatamente verificare la circostanza e procedere all’opportuna variazione.
  • L’elenco degli elettori attivi sarà consegnato al Presidente della Commissione Elettorale il giorno prima della consultazione.
  • La vigilanza sul regolare svolgimento delle operazioni elettorali spetta al Collegio dei Probiviri.
  • VOTAZIONI
  • Le operazioni di voto si svolgono in un’unica giornata dalle ore 08.00 alle 20.00, preferenzialmente di domenica, ed avvengono mediante scheda segreta.
  • Le schede, di formato e qualità unici, recheranno a stampa ed in ordine alfabetico i nominativi dei candidati alle diverse cariche, partendo da quella del Consiglio Direttivo ed a seguire il Collegio dei Sindaci Revisori ed infine il Collegio dei Probiviri.
  • Il voto sarà espresso apponendo una croce a fianco del nome dei candidati prescelti indicando per l’elezione del Consiglio Direttivo tre nominativi, per l’elezione dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri un solo nominativo.
  • Non è ammesso il voto per delega.
  • Ogni scheda dovrà essere vidimata con il timbro dell’associazione e la firma di almeno un membro della commissione elettorale.
  • Nella sala delle operazioni di voto dovranno essere esposti solo i facsimili della scheda.
  • Saranno considerate nulle le schede che siano prive della vidimazione e della firma, quelle che portino altre scritte o segni identificativi o quelle in cui siano espresse preferenze in numero superiore al consentito.
  • L’ammissione al voto è subordinata alla identificazione personale del socio da parte di un qualsiasi membro della commissione o alla presentazione di un valido documento d’identità.
  • Durante le operazione di voto dovrà essere garantita la continua presenza di almeno la metà dei componenti la commissione.
  • Al termine delle votazioni la commissione procede immediatamente allo scrutinio delle schede, registrando, in almeno due elenchi, i voti validi riportati da ciascun candidato e formulando su tale base la graduatoria definitiva.
  • Da ultimo procede alla proclamazione degli eletti.
  • A parità di voti risulta eletto l’associato con l’anzianità associativa maggiore, in caso di ulteriore parità quello anagraficamente più anziano.
  • La Commissione Elettorale adotta le proprie decisioni deliberando a maggioranza e facendole constatare nel relativo processo verbale in cui dovranno anche essere riportate le eventuali irregolarità riscontrate.
  • Le risultanze elettorali inerente la proclamazione degli eletti e l’ordine dei non eletti, con relative preferenze, saranno esposte per sette giorni nella bacheca della sede e in altri luoghi di pubblica frequentazione, mentre le schede votate, riposte in apposito plico sigillato, saranno conservate per 90 giorni presso la segreteria amministrativa.
  • RICORSI
  • Eventuali contestazioni riguardo alle operazioni elettorali vanno rivolte, tramite ricorso scritto, entro ventiquattro ore dalla proclamazione degli eletti al Collegio dei Probiviri uscente.
  • Il Collegio decide, nelle quarantotto ore successive, con giudizio definitivo ed inappellabile.
  • VALIDITA’

Le elezioni sono valide quando vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto.

  1. CONVOCAZIONE DEI NUOVI ORGANI ASSOCIATIVI

Il Presidente della Commissione Elettorale ha l’obbligo di convocare la prima riunione dei nuovi eletti entro dieci giorni dall’avvenuta proclamazione dei medesimi.

  • Per quanto non previsto e normato nel presente articolo si applicano le norme statutarie cogenti ed il Codice di procedura Civile nella parte riguardante i regolamenti elettorali politici.

ARTICOLO 5

Emblema associativo

  1. E’ quello descritto nello statuto ed atto costitutivo.
  2. Esso viene apposto sulle divise dei militi/volontari soci attivi sulla bandiera e lo stendardo associativi, sull’ autoveicolo, sui documenti ufficiali, tessere e carta intestata dell’“Associazione”.
  3. E’ vietato l’uso dell’emblema per scopi diversi non inerenti all’ attività associativa.

ARTICOLO 6

Bandiera e stendardo associativi

  1. La bandiera e lo stendardo possono partecipare a manifestazioni pubbliche o private solo su autorizzazione del Presidente, Vice presidente o del Consiglio Direttivo.
  2. In occasione di cerimonie pubbliche essi dovranno essere accompagnati da almeno 2 (DUE) militi in divisa.

ARTICOLO 7

Associati

  1. Possono aderire all’ Associazione tutte le persone senza distinzioni di razza, cittadinanza, sesso, religione, appartenenza politica, che si impegnano ad operare per il conseguimento dei fini istituzionali e che accettano integralmente lo Statuto, il presente Regolamento e tutte le norme successive, derivanti e collegate.
  2. La qualifica di associato si articola nelle categorie di:
    1. Onorari e benemeriti;
    1. Ordinari;
    1. Attivi;
    1. Allievi.
  3. Lo Statuto individua le cause d’incompatibilità (articolo 9 dello Statuto), i diritti e gli obblighi (articolo 7 dello Statuto), le cause di cessazione (articolo 10 dello statuto), le modalità di ammissione (articolo 8 dello statuto).
  4. Agli associati viene consegnata la tessera di appartenenza.
  5. Essi non possono trarre utili, neanche indiretti, dall’ adesione o dall’appartenere all’ “Associazione”.

ARTICOLO 8

Proposte degli associati. Richiesta informazioni

  1. Essendo l’“Associazione” fondata sui principi della democrazia, della partecipazione diretta ed attiva, della trasparenza, i suoi aderenti possono presentare in forma scritta, istanze, proposte, suggerimenti, riguardo al funzionamento ed alla gestione delle organizzazioni, nonché sui programmi e le attività.
  2. Gli associati possono, altresì, accedere a tutte le informazioni, delibere, documenti amministrativi ed economico – finanziari, libri sociali e registri.
  3. Gli organi dell’“Associazione” hanno l’obbligo di rispondere per iscritto alle richieste entro 90 giorni dalla loro protocollazione.
  4. In Caso di silenzio i soci richiedenti potranno rivolgersi al Collegio dei Probiviri affinché provveda, a riguardo, sulla base dei propri poteri.

ARTICOLO 9

Norme generali di comportamento degli associati

  1. Tutti coloro che frequentano l’”Associazione” debbono tenere un comportamento improntato al massimo rispetto per le persone e/o le attrezzature che si trovano all’interno della sede sociale.
  2. In particolare occorre che si astengano da litigi, schiamazzi, urla, linguaggio scurrile, maldicenze, denigrazioni, pettegolezzi e da ogni altro atteggiamento, sia in maniera diretta che attraverso l’uso di strumenti telematici (social, etc.) contrario alla buona creanza e che possa nuocere al prestigio dell’”Associazione”.
  3. Debbono, altresì, astenersi dal fumare all’interno dei locali, nel rispetto della vigente normativa in materia.
  4. Durante il periodo notturno, dopo le ore 24 e fino alle ore 7, nella sede possono restare solo i soci militi in servizio.
  5. Dalle ore 22 alle ore 8, tutte le fonti rumorose devono essere contenute entro soglie previste dalla vigente normativa.

ARTICOLO 10

Associati attivi-Militi volontari

  1. Sono soci attivi, militi volontari coloro che, spontaneamente, con continuità e senza remunerazione o vantaggio di alcun genere, mettono a disposizione il proprio impegno operativo nell’ambito delle attività dell’”Associazione” onde consentire il raggiungimento degli scopi sociali. Essi, sulla base degli eventuali requisiti professionali o abilitazioni posseduti e in virtù della capacità e della preparazione dimostrate, vengono impiegati prioritariamente nell’ambito dei servizi sanitari di primo soccorso, di protezione civile, nei trasporti ordinari da e per le strutture sanitarie, nel trasporto di organi e emoderivati, nei servizi a favore dei disabili o persone in stato di conclamato disagio psicofisico ed in tutte le attività associative ed istituzionali, statutarie, correlate e collegate.
  2. I militi effettuano il proprio turno di servizio indossando la divisa sociale ufficiale munita dell’apposito tesserino di riconoscimento.
  3. Sulla divisa debbono essere visibili le targhette indicando le qualifiche di abilitazione ed obbligatoriamente, se posseduta, gli estremi di abilitazione rilasciata dalla Centrale Operativa 118 per l’uso del defibrillatore.
  4. Lo Statuto disciplina la missione dei militi (art.9), ne definisce i compiti (art.10), stabilisce le sanzioni disciplinari (art.11)

ARTICOLO 11

Compiti e norme specifiche di comportamento dei militi

Compiti

  1. Rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento;
  2. frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento che l’Associazione ritiene opportuni per migliorare il livello qualitativo delle prestazioni di soccorso;
  3. intervenire in casi di emergenza e calamità naturali;
  4. esplicare attività di pronto soccorso e trasporto sanitario;
  5. partecipare alle iniziative per promuovere l’ attività dell’ Associazione e diffondere la cultura dell’ educazione sanitaria;
  6. ampliare il bacino di tesseramento e contribuire alle campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi per l’ attività associativa;
  7. aver cura della divisa, del materiale e delle attrezzature in dotazione; in caso di conclamato e ripetuto comportamento negligente nell’ uso degli automezzi e/o delle attrezzature il milite dovrà risarcire il danno prodotto.

Norme specifiche

  1. Gli associati attivi-militi volontari, oltre ad uniformarsi nel comportamento alle disposizioni di cui all’articolo 8, devono, durante, prima e dopo lo svolgimento dei servizi, astenersi dal formulare critiche di alcun genere nei confronti dell’”Associazione”, dell’operato delle strutture sanitarie e associative, dell’operato di altri militi sia della associazione di appartenenza e di qual si voglia altra associazione, dei suoi organi dirigenziali dell’associazione, delle figure con incarichi di responsabilità ed, in genere degli altri militi.
  2. E’ assolutamente loro vietato a tutto il personale dell’associazione, riferire a terzi o riportare all’esterno fatti relativi all’espletamento dei servizi che possano danneggiare l’immagine dell’”Associazione” o violino la privacy delle persone destinatarie degli stessi, comportamenti perseguibili in base ai combinati disposti del Codice di Procedura Civile e Penale.
  3. I militi inseriti nei turni di servizio debbono rispettare gli orari di inizio e termine dei medesimi.
  4. Qualora, per giustificati e plausibili motivi, il milite non potesse effettuare il proprio turno o intendesse apportare modifiche alla programmazione dei servizi, dovrà avvisare in tempo utile, almeno venti quattro ore prima, il responsabile addetto alla pianificazione, il presidente, o un suo delegato.
  5. E’ assolutamente vietato abbandonare il turno di servizio, a meno che non intervengano imprescindibili cause di forza maggiore, e previa autorizzazione del responsabile del turno, il presidente o un suo delegato.
  6. I militi sono responsabili della cura e della pulizia del vestiario in dotazione.
  7. Essi debbono conoscere al meglio il materiale, le attrezzature ed i presidi in dotazione sui mezzi di servizio, specie quelli di soccorso, la loro dislocazione e il relativo utilizzo e sono responsabili della conservazione del materiale e delle attrezzature loro fornite. 
  8. L’uso del telefono e della radio deve limitarsi alle sole comunicazioni di servizio, mentre le attrezzature informatiche installate nell’uffici amministrativi sono ad uso esclusivo delle persone preposte.
  9. Eventuali danneggiamenti ad attrezzature e cose, imputabili a dolo o colpa grave, oltre alla sanzione disciplinare saranno addebitati dal Consiglio Direttivo a carico dei responsabili.

ARTICOLO 12

Sanzioni

  1. Le sanzioni disciplinari applicabili nei confronti dei Volontari (MILITI) sono le seguenti:
    1. richiamo verbale;
    1. ammonizione scritta;
    1. sospensione temporanea dal servizio, sino ad un massimo di anni uno;
    1. revoca della qualifica, in seguito a gravi e reiterate violazioni dello Statuto e/o Regolamento.
  2. I casi per i quali si applicano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) sono indicati nel Regolamento.
  3. I provvedimenti relativi alle lettere a) e b) sono adottati da qualsiasi membro del Consiglio Direttivo o dal Responsabile dei militi che, valutata la gravità delle infrazioni, ne riferirà al Consiglio Direttivo.
  4. Per i punti di cui alle lettere c) e d) i provvedimenti competono al Consiglio Direttivo, dopo aver sentito il Responsabile dei militi.
  5. In caso di sospensione superiore a 6 mesi dalla qualifica di Volontario (MILITE), il milite dovrà presentare una nuova domanda di reintegro che diverrà esecutiva una volta completata positivamente la procedura prevista dall’ art. 9/II° dello Statuto.
  6. Il Consiglio Direttivo può, a suo insindacabile giudizio, respingere la domanda di reintegro. In ogni caso sarà consentito un solo reintegro.
  7. Le decisioni sanzionatorie del Consiglio Direttivo sono inappellabili.
  8. La revoca della qualifica di Volontario (MILITE) è immediata nel caso in cui il milite si sia reso responsabile di appropriazione indebita od altro genere di azioni ascrivibili nel Codice di Procedura Penale.
  9. Il milite che per qualsiasi motivo non faccia più parte dell’Associazione è tenuto a restituire immediatamente, e comunque entro sette giorni dalla comunicazione del provvedimento, quanto dato in dotazione.
  10. le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a) richiamo verbale, b) ammonizione scritta, c) sospensione temporanea del servizio fino a un massimo di sei mesi, vengono irrogate nei seguenti casi:

a) per lievi violazioni regolamentari.

b) per ripetuti richiami verbale.

c) per il verificarsi di almeno di due ammonizioni.

La gravità delle infrazioni viene valutata dagli organi statutari deputati tenendo conto delle situazioni contingenti.

ARTICOLO 13

Perdita della qualifica di milite volontario

  1. La perdita di qualifica di milite volontario, oltre ai motivi indicati nell’articolo 10 dello Statuto, avviene per radiazione nei sottoelencati casi:
  2. Appropriazione di compensi, spettanti all’associazione, avuti a qualsiasi titolo per prestazioni e servizi.
  3. L ’assunzione di sostanze stupefacenti o l’abuso di sostanze alcoliche.
  4. Il litigio o la rissa in sede od in servizio fra militi o/e estranei quando non sia provata la legittima difesa.
  5. La promozione di opera di disgregazione, di dissoluzione o di insubordinazione o di qualsiasi altra attività che in qualsiasi modo compromettano il buon nome o il buon andamento dell’Associazione.
  6. La denigrazione in qualsiasi forma o modo dell’onorabilità di altri Associati.
  7. L ’abuso del proprio grado e/o posizione
  8. L ’abbandono recidivo del servizio, le eccessive assenze ingiustificate alle iniziative di formazione promosse dagli organi dell’Associazione, nonostante i ripetuti richiami e provvedimenti disciplinari.
  9. Il danneggiamento doloso delle proprietà sociali.
  10. Per revoca, se per un periodo superiore a giorni 60, il milite, senza giustificato e plausibile motivo, tempestivamente comunicato all’associazione, non abbia svolto alcun servizio, o allorché venga meno il rapporto di continuità per il raggiungimento dei fini statutari;
  11. Per decadenza, nel caso di sopravvenuta incompatibilità derivante da qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e per ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
  12. Per dimissioni, ed in questo caso l’eventuale richiesta di reintegro non potrà, essere presentata se non sia trascorso almeno un anno dalle dimissioni stesse.
  13. L’assunzione relativa al provvedimento di perdita della qualifica di  milite ad esclusione della fattispecie di cui al  punto c) , spetta al Consiglio Direttivo  che dovrà darne comunicazione all’interessato .

ARTICOLO 14

Guida degli automezzi

  1. Il milite che intende accedere alla guida degli automezzi dell’”Associazione”,  utilizzati per i servizi ordinari, e di soccorso, deve:

– essere in possesso della patente di guida, di classe B, da almeno sei mesi

– non aver nessun tipo di annotazione sulla patente

– inoltrare apposita istanza al Presidente.

  • Alla domanda dovrà essere riposto entro 30 giorni dalla protocollazione.
  • In caso di risposta positiva potrà da subito guidare gli autoveicoli adibiti ai servizi ordinari, con esclusione delle ambulanze.
  • Per l’abilitazione alla guida di quest’ultime dovrà effettuare alcune prove sotto il controllo del Responsabile delle abilitazione alle guide sia ordinarie che di emergenza e, se ritenuto idoneo verrà comunicato dal responsabile delle guide al responsabile dei servizi e all’interessato il protocollo attuativo per ottenere l’abilitazione autonoma alla conduzione dei mezzi.
  • Detta procedura potrà essere abbreviata nel caso di militi provenienti da altre Associazioni che abbiano già prestato servizio in qualità di autisti sui mezzi di soccorso, previa presentazione di idonea certificazione e prova di idoneità interna.
  • Nel guidare i mezzi di soccorso l’autista dovrà tener conto della condizione delle strade ed adeguarne la velocità alla stessa in modo da ridurre al minimo i disagi causabili agli occupanti il vano posteriore, nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada in vigore.

ARTICOLO 15

La gestione amministrativa dei servizi

  1. L’”Associazione” svolge la propria attività sulla base di programmi e piani di lavoro predisposti annualmente dal Consiglio Direttivo e gestiti da gli addetti, a cadenza di norma settimanale, per poter assicurare il massimo grado di efficienza ed efficacia per l’espletamento dei servizi richiesti. Scopo principale della programmazione è quello di garantire l’effettuazione dei servizi sanitari di primo soccorso e di protezione civile, e di seguito quelli restanti indicati all’articolo 4 dello Statuto.
  2. La gestione amministrativa, la linea di azione ed indirizzo a base annuale dei turni è affidata al segretario del Consiglio Direttivo”;
  3. la gestione contabile la linea di azione ed indirizzo a base annuale dei turni è affidata ai responsabili tecnici dei servizi nominati dal Consiglio Direttivo;
  4. i turni disposti dalle figure sopra citate, potranno essere variati solo dai responsabili dei vari settori.
  5. i militi interessati alle attività potranno avanzare istanza motiva per la variazione dei medesimi, ma si dovranno astenere da procurare accavallamenti di personale e se non richiesto.
  6. Detti responsabili nello svolgimento della propria attività, possono avvalersi della collaborazione di volontari o figure professionali.

ARTICOLO 16

Organizzazione dei servizi

  1. L’organizzazione dei servizi è pianificata e diretta dal Responsabile Tecnico di concerto con il Presidente o da loro delegati.
  2. Essa si articola, principalmente, in programmi settimanali predisposti sulla base della disponibilità di militi.
  3. La priorità nell’impiego dei militi deve essere riservata ai servizi richiesti dall’ASL territoriale.
  4. I servizi sono divisi nelle seguenti categorie:
  5. servizi di primo soccorso e trasporto sanitario effettuati per conto dell’ASL,
  6. interventi di protezione civile in occasioni di calamità o a richiesta del Dipartimento di Nazionale di Protezione Civile ;
  7. servizi di assistenza e primo soccorso in occasione di avvenimenti agonistici o manifestazioni, richiesti da enti pubblici o privati;
  8. servizi di trasporto sociale richiesti da enti pubblici;
  9. servizi di trasporto sociosanitario a domanda individuale;
  10. interventi di carattere solidaristico in occasione di eventi particolari;
  11. eventuali altre ed ulteriori esigenze in linea con gli scopi statutari da valutare singolarmente.

ARTICOLO 17

Servizi di soccorso

  1. L’equipaggio impiegato nei soccorsi è, di norma, composto da autista e da due militi, di cui almeno uno in possesso dell’abilitazione all’uso del defibrillatore (BLSD) e della qualifica regionale di “SOCCORRITORE”.
  2. All’interno dell’equipaggio, il milite avente i maggiori requisiti per preparazione ed esperienza svolge le funzioni di leader, in mancanza del capo equipaggio, ed ha il compito di coordinare e controllare il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso.
  3. Per i servizi non di emergenza è sufficiente, oltre l’autista, la presenza di un solo milite in possesso dell’abilitazione B.L.S.D. il restante personale deve possedere una formazione non inferiore al primo soccorso con BLS.
  4. il protocollo sanitario e di conduzione mezzi per l’emergenza sanitaria è disciplinato da norme interne di tipo dinamico, il responsabile sanitario e della abilitazione della conduzione dei mezzi sono gli unici che possono disciplinare e regolamentare i relativi campi di applicazione.
  5. a tale scopo, periodicamente, verranno effettuati dei corsi di informazione, formazione ed addestramento per tutto il personale, la frequenza a tali corsi è obbligatoria, pena perdita delle abilitazioni.

ARTICOLO18

Formazione dei soccorritori

  1. L’”Associazione”, organizza, all’interno della sede, corsi tenuti da istruttori associativi ed esterni, per il rilascio della certificazione B.L.S. che abilita coloro che ne sono in possesso ad operare nei soccorsi di urgenza ed emergenza per la movimentazione degli infermi.
  2. In caso di organizzazione di corsi regionali da parte dell’Azienda Sanitaria Locale per il rilascio della qualifica di Soccorritore BLSD, l’”Associazione” provvederà ad iscrivere il numero dei militi assegnato.

ARTICOLO 19

Aggiornamento professionale

  1. L’”Associazione”, al fine di garantire un elevato standard  qualitativo delle prestazioni di soccorso, organizza ed invia, i propri militi a  corsi di aggiornamento, informazione, formazione ed addestramento i quali hanno carattere obbligatorio.
  2. I militi sono tenuti a partecipare alla prima sessione utile, previa perdita della qualifica di milite soccorritore, salvo giustificati motivi d’impedimento.

ARTICOLO 20

Riconoscimenti

Ai militi volontari che si siano particolarmente distinti per lunga e continuativa attività di servizio (almeno 20 anni), con comportamento irreprensibile, saranno attribuiti, a discrezione del consiglio direttivo attestati, diplomi, medaglie o qualsiasi altra forma di riconoscimento ritenuto idoneo

ARTICOLO 21

Nucleo di Protezione Civile

  1. ll servizio di protezione civile viene svolto prioritariamente da militi iscritti nell’apposito elenco ed  aventi specifica  formazione e hanno l’obbligo di frequentare, con cadenza periodica, i corsi di aggiornamento e specializzazione.
  2. Il nucleo viene attivato, previo raccordo con il Responsabile Interno del Nucleo di Protezione Civile, ogni qualvolta si renda necessario il suo intervento in caso di calamità di ogni ordine e grado, in raccordo con le autorità locali, regionali e nazionali.
  3. Il nucleo fa parte della colonna mobile nazionale ANPAS di protezione civile e mette a disposizione i propri mezzi e militi secondo le necessità e le specializzazioni richieste dalla sala operativa ANPAS nazionale o regionale.
  4. Tutti militi hanno l’obbligo di indossare la divisa da lavoro specifica di protezione civile, debitamente munita di iscrizioni ANPAS e tutti i dispositivi di protezione individuale previsti.
  5. Il nucleo di protezione civile viene diretto, in ambito operativo, da un responsabile denominato Capo squadra e da un vice responsabile denominato Vice capo squadra.
  6. Il Caposquadra viene nominato dal Consiglio Direttivo, individuando la persona avente i requisiti professionali idonei alla mansione e resta in carica sino a revoca.
  7. Il Caposquadra sceglie i propri vice, con rapporto fiduciario, dandone comunicazione dei nominativi al Consiglio Direttivo.
  8. Durante le attività strettamente operative, il nucleo di protezione civile dovrà sempre prevedere la presenza del Capo squadra o del Vice capo squadra; in assenza di dette figure il ruolo di capo equipaggio sarà ricoperto dal milite volontario con la maggiore anzianità di servizio.  
  9. Ai militi in servizio di protezione civile si applicano le precedenti disposizioni regolamentari oltre alla formazione e i controlli sanitari, se previsti, secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del terzo settore, del Codice di Procedura Civile e Penale e le disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 23

Esecutività

Il presente regolamento è entrato in vigore a seguito dell’approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea generale degli Associati in data 20/03/2023.